COSTITUZIONE
APOSTOLICA
CIRCA L’ISTITUZIONE DI ORDINARIATI PERSONALI PER ANGLICANI
CHE ENTRANO NELLA PIENA COMUNIONE CON LA CHIESA CATTOLICA
09.11.2009
In questi ultimi tempi lo Spirito Santo ha spinto gruppi anglicani a chiedere
più volte e insistentemente di essere ricevuti, anche corporativamente, nella
piena comunione cattolica e questa Sede Apostolica ha benevolmente accolto la
loro richiesta. Il Successore di Pietro infatti, che dal Signore Gesù ha il
mandato di garantire l’unità dell’episcopato e di presiedere e tutelare la
comunione universale di tutte le Chiese,1 non può non predisporre i mezzi perché
tale santo desiderio possa essere realizzato.
La Chiesa, popolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo,2 è stata infatti istituita da Nostro Signore Gesù Cristo come "il
sacramento, ossia il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e
dell’unità di tutto il genere umano."3 Ogni divisione fra i battezzati in Gesù
Cristo è una ferita a ciò che la Chiesa è e a ciò per cui la Chiesa esiste;
infatti "non solo si oppone apertamente alla volontà di Cristo, ma è anche di
scandalo al mondo e danneggia la più santa delle cause: la predicazione del
Vangelo ad ogni creatura".4 Proprio per questo, prima di spargere il suo sangue
per la salvezza del mondo, il Signore Gesù ha pregato il Padre per l’unità dei
suoi discepoli.5
È lo Spirito Santo, principio di unità, che costituisce la Chiesa come comunione.6
Egli è il principio dell’unità dei fedeli nell’insegnamento degli Apostoli,
nella frazione del pane e nella preghiera.7 Tuttavia la Chiesa, per analogia al
mistero del Verbo incarnato, non è solo una comunione invisibile, spirituale, ma
anche visibile;8 infatti, "la società costituita di organi gerarchici e il corpo
mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa
terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come
due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di
un duplice elemento, umano e divino."9 La comunione dei battezzati
nell’insegnamento degli Apostoli e nella frazione del pane eucaristico si
manifesta visibilmente nei vincoli della professione dell’integrità della fede,
della celebrazione di tutti i sacramenti istituiti da Cristo e del governo del
Collegio dei Vescovi uniti con il proprio capo, il Romano Pontefice.10
L’unica Chiesa di Cristo infatti, che nel Simbolo professiamo una, santa,
cattolica e apostolica, "sussiste nella Chiesa Cattolica governata dal
successore di Pietro, e dai Vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori
del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità,
che, quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità
cattolica."11
Alla luce di tali principi ecclesiologici, con questa Costituzione Apostolica si
provvede ad una normativa generale che regoli l’istituzione e la vita di
Ordinariati Personali per quei fedeli anglicani che desiderano entrare
corporativamente in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Tale normativa è
integrata da Norme Complementari emanate dalla Sede Apostolica.
I. § 1. Gli Ordinariati Personali per Anglicani che entrano nella piena
comunione con la Chiesa Cattolica vengono eretti dalla Congregazione per la
Dottrina della Fede all’interno dei confini territoriali di una determinata
Conferenza Episcopale, dopo aver consultato la Conferenza stessa.
§ 2. Nel territorio di una Conferenza dei Vescovi, uno o più Ordinariati possono
essere eretti, a seconda delle necessità.
§ 3. Ciascun Ordinariato ipso iure gode di personalità giuridica pubblica; è
giuridicamente assimilato ad una diocesi.12
§ 4. L’Ordinariato è formato da fedeli laici, chierici e membri d’Istituti di
Vita Consacrata o di Società di Vita Apostolica, originariamente appartenenti
alla Comunione Anglicana e ora in piena comunione con la Chiesa Cattolica,
oppure che ricevono i Sacramenti dell’Iniziazione nella giurisdizione
dell’Ordinariato stesso.
§ 5. Il Catechismo della Chiesa Cattolica è l’espressione autentica della fede
cattolica professata dai membri dell’Ordinariato.
II. L’Ordinariato Personale è retto dalle norme del diritto universale e dalla
presente Costituzione Apostolica ed è soggetto alla Congregazione per la
Dottrina della Fede e agli altri Dicasteri della Curia Romana secondo le loro
competenze. Per esso valgono anche le suddette Norme Complementari ed altre
eventuali Norme specifiche date per ciascun Ordinariato.
III. Senza escludere le celebrazioni liturgiche secondo il Rito Romano,
l’Ordinariato ha la facoltà di celebrare l’Eucaristia e gli altri Sacramenti, la
Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri
della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede, in modo da mantenere vive
all’interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e
pastorali della Comunione Anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede
dei suoi membri e ricchezza da condividere.
IV. Un Ordinariato Personale è affidato alla cura pastorale di un Ordinario
nominato dal Romano Pontefice.
V. La potestà (potestas) dell’Ordinario è:
a. ordinaria: annessa per il diritto stesso all’ufficio conferitogli dal Romano
Pontefice, per il foro interno e per il foro esterno;
b. vicaria: esercitata in nome del Romano Pontefice;
c. personale: esercitata su tutti coloro che appartengono all’Ordinariato.
Essa è esercitata in modo congiunto con quella del Vescovo diocesano locale nei
casi previsti dalle Norme Complementari.
VI. § 1. Coloro che hanno esercitato il ministero di diaconi, presbiteri o
vescovi anglicani, che rispondono ai requisiti stabiliti dal diritto canonico13
e non sono impediti da irregolarità o altri impedimenti,14 possono essere
accettati dall’Ordinario come candidati ai Sacri Ordini nella Chiesa Cattolica.
Per i ministri coniugati devono essere osservate le norme dell’Enciclica di
Paolo VI Sacerdotalis coelibatus, n. 4215 e della Dichiarazione In June.16 I
ministri non coniugati debbono sottostare alla norma del celibato clericale
secondo il can. 277, §1.
§ 2. L’Ordinario, in piena osservanza della disciplina sul celibato clericale
nella Chiesa Latina, pro regula ammetterà all’ordine del presbiterato solo
uomini celibi. Potrà rivolgere petizione al Romano Pontefice, in deroga al can.
277, § 1, di ammettere caso per caso all’Ordine Sacro del presbiterato anche
uomini coniugati, secondo i criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede.
§ 3. L’incardinazione dei chierici sarà regolata secondo le norme del diritto
canonico.
§ 4. I presbiteri incardinati in un Ordinariato, che costituiscono il suo
presbiterio, debbono anche coltivare un vincolo di unità con il presbiterio
della Diocesi nel cui territorio svolgono il loro ministero; essi dovranno
favorire iniziative e attività pastorali e caritative congiunte, che potranno
essere oggetto di convenzioni stipulate tra l’Ordinario e il Vescovo diocesano
locale.
§ 5. I candidati agli Ordini Sacri in un Ordinariato saranno formati insieme
agli altri seminaristi, specialmente negli ambiti dottrinale e pastorale. Per
tener conto delle particolari necessità dei seminaristi dell’Ordinariato e della
loro formazione nel patrimonio anglicano, l’Ordinario può stabilire programmi da
svolgere nel seminario o anche erigere case di formazione, connesse con già
esistenti facoltà di teologia cattoliche.
VII. L’Ordinario, con l’approvazione della Santa Sede, può erigere nuovi
Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica e promuoverne i membri
agli Ordini Sacri, secondo le norme del diritto canonico. Istituti di Vita
Consacrata provenienti dall’Anglicanesimo e ora in piena comunione con la Chiesa
Cattolica per mutuo consenso possono essere sottoposti alla giurisdizione
dell’Ordinario.
VIII. § 1. L’Ordinario, a norma del diritto, dopo aver sentito il parere del
Vescovo diocesano del luogo, può, con il consenso della Santa Sede, erigere
parrocchie personali, per la cura pastorale dei fedeli appartenenti
all’Ordinariato.
§ 2. I parroci dell’Ordinariato godono di tutti i diritti e sono tenuti a tutti
gli obblighi previsti nel Codice di Diritto Canonico, che, nei casi stabiliti
nelle Norme Complementari, sono esercitati in mutuo aiuto pastorale con i
parroci della Diocesi nel cui territorio si trova la parrocchia personale
dell’Ordinariato.
IX. Sia i fedeli laici che gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica, che provengono dall’Anglicanesimo e desiderano far parte
dell’Ordinariato Personale, devono manifestare questa volontà per iscritto.
X. § 1. L’Ordinario nel suo governo è assistito da un Consiglio di governo
regolato da Statuti approvati dall’Ordinario e confermati dalla Santa Sede.17
§ 2. Il Consiglio di governo, presieduto dall’Ordinario, è composto di almeno
sei sacerdoti ed esercita le funzioni stabilite nel Codice di Diritto Canonico
per il Consiglio Presbiterale e il Collegio dei Consultori e quelle specificate
nelle Norme Complementari.
§ 3. L’Ordinario deve costituire un Consiglio per gli affari economici a norma
del Codice di Diritto Canonico e con i compiti da questo stabiliti.18
§ 4. Per favorire la consultazione dei fedeli nell’Ordinariato deve essere
costituito un Consiglio Pastorale.19
XI. L’Ordinario ogni cinque anni si deve recare a Roma per la visita ad limina
Apostolorum e tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, in rapporto
anche con la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli, deve presentare al Romano Pontefice una relazione
sullo stato dell’Ordinariato.
XII. Per le cause giudiziali il tribunale competente è quello della Diocesi in
cui una delle parti ha il domicilio, a meno che l’Ordinariato non abbia
costituito un suo tribunale, nel qual caso il tribunale d’appello sarà quello
designato dall’Ordinariato e approvato dalla Santa Sede.
XIII. Il Decreto che erigerà un Ordinariato determinerà il luogo della sede
dell’Ordinariato stesso e, se lo si ritiene opportuno, anche quale sarà la sua
chiesa principale.
Vogliamo che queste nostre disposizioni e norme siano valide ed efficaci ora e
in futuro, nonostante, se fosse necessario, le Costituzioni e le Ordinanze
apostoliche emanate dai nostri predecessori, e ogni altra prescrizione anche
degna di particolare menzione o deroga.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 4 novembre 2009, Memoria di San Carlo
Borromeo.
BENEDICTUS PP XVI
_________________
1 Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23;
Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio, 12; 13.
2 Cf. Cost. dogm. Lumen gentium, 4; Decr. Unitatis redintegratio, 2.
3 Cost. dogm. Lumen gentium 1.
4 Decr. Unitatis redintegratio, 1.
5 Cf. Gv 17,20-21; Decr. Unitatis redintegratio, 2.
6 Cf. Cost. dogm. Lumen gentium, 13.
7 Cf. Ibidem; At 2,42.
8 Cf. Cost. dogm. Lumen gentium, 8; Lett. Communionis notio, 4.
9 Cost. dogm. Lumen gentium, 8.
10 Cf. CIC, can. 205; Cost. dogm. Lumen gentium, 13; 14; 21; 22; Decr. Unitatis
redintegratio, 2; 3; 4; 15; 20; Decr. Christus Dominus, 4; Decr. Ad gentes, 22.
11 Cost. dogm. Lumen gentium, 8; Decr. Unitatis redintegratio, 1; 3; 4;
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Dominus Iesus, 16.
12 Cf. Giovanni Paolo II, Cost. Ap. Spirituali militum curae, 21 aprile 1986, I
§ 1.
13 Cf. CIC, cann. 1026-1032.
14 Cf. CIC, cann. 1040-1049.
15 Cf. AAS 59 (1967) 674.
16 Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione del 1° aprile
1981, in Enchiridion Vaticanum 7, 1213.
17 Cf. CIC, cann. 495-502.
18 Cf. CIC, cann. 492-494.
19 Cf. CIC, can. 511.
NORME COMPLEMENTARI ALLA COSTITUZIONE APOSTOLICA
ANGLICANORUM COETIBUS
Dipendenza dalla Santa Sede
Articolo 1
Ciascun Ordinariato dipende dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e
mantiene stretti rapporti con gli altri Dicasteri Romani a seconda della loro
competenza.
Rapporti con le Conferenze Episcopali e i Vescovi diocesani
Articolo 2
§ 1. L’Ordinario segue le direttive della Conferenza Episcopale nazionale in
quanto compatibili con le norme contenute nella Costituzione Apostolica
Anglicanorum coetibus.
§ 2. L’Ordinario è membro della rispettiva Conferenza Episcopale.
Articolo 3
L’Ordinario, nell’esercizio del suo ufficio, deve mantenere stretti legami di
comunione con il Vescovo della Diocesi in cui l’Ordinariato è presente per
coordinare la sua azione pastorale con il piano pastorale della Diocesi.
L’Ordinario
Articolo 4
§ 1. L’Ordinario può essere un vescovo o un presbitero nominato dal Romano
Pontefice ad nutum Sanctae Sedis, in base ad una terna presentata dal Consiglio
di governo. Per lui si applicano i cann. 383-388, 392-394 e 396-398 del Codice
di Diritto Canonico.
§ 2. L’Ordinario ha la facoltà di incardinare nell’Ordinariato i ministri
anglicani entrati nella piena comunione con la Chiesa Cattolica e i candidati
appartenenti all’Ordinariato da lui promossi agli Ordini Sacri.
§ 3. Sentita la Conferenza Episcopale e ottenuto il consenso del Consiglio di
governo e l’approvazione della Santa Sede, l’Ordinario, se ne vede la necessità,
può erigere decanati territoriali, sotto la guida di un delegato dell’Ordinario
e comprendenti i fedeli di più parrocchie personali.
I fedeli dell’Ordinariato
Articolo 5
§ 1. I fedeli laici provenienti dall’Anglicanesimo che desiderano appartenere
all’Ordinariato, dopo aver fatto la Professione di fede e, tenuto conto del can.
845, aver ricevuto i Sacramenti dell’Iniziazione, debbono essere iscritti in un
apposito registro dell’Ordinariato. Coloro che sono stati battezzati nel passato
come cattolici fuori dall’Ordinariato non possono ordinariamente essere ammessi
come membri, a meno che siano congiunti di una famiglia appartenente
all’Ordinariato.
§
2. Coloro che sono stati battezzati nella Chiesa Cattolica, ma non hanno
ricevuto gli altri Sacramenti dell’Iniziazione, e poi, tramite la missione
evangelizzatrice dell’Ordinariato, riprendono la prassi della fede, possono
essere ammessi come membri dell’Ordinariato e ricevere il Sacramento della
Cresima o il Sacramento della Eucaristia oppure entrambi. [questo paragrafo
non era presente nella versione originale. Ora figura sul questo provvedimento
presente sul sito della Santa Sede. Non vi risulta aggiunto quando - ndR]
§
3. I fedeli laici e i membri degli Istituti di Vita Consacrata e di Società di
Vita Apostolica, quando collaborano in attività pastorali o caritative,
diocesane o parrocchiali, dipendono dal Vescovo diocesano o dal parroco del
luogo, per cui in questo caso la potestà di questi ultimi è esercitata in modo
congiunto con quella dell’Ordinario e del parroco dell’Ordinariato.
Articolo 6
§ 1. L’Ordinario, per ammettere candidati agli Ordini Sacri deve ottenere il
consenso del Consiglio di governo. In considerazione della tradizione ed
esperienza ecclesiale anglicana, l’Ordinario può presentare al Santo Padre la
richiesta di ammissione di uomini sposati all’ordinazione presbiterale
nell’Ordinariato, dopo un processo di discernimento basato su criteri oggettivi
e le necessità dell’Ordinariato. Tali criteri oggettivi sono determinati
dall’Ordinario, dopo aver consultato la Conferenza Episcopale locale, e debbono
essere approvati dalla Santa Sede.
§ 2. Coloro che erano stati ordinati nella Chiesa Cattolica e in seguito hanno
aderito alla Comunione Anglicana, non possono essere ammessi all’esercizio del
ministero sacro nell’Ordinariato. I chierici anglicani che si trovano in
situazioni matrimoniali irregolari non possono essere ammessi agli Ordini Sacri
nell’Ordinariato.
§ 3. I presbiteri incardinati nell’Ordinariato ricevono le necessarie facoltà
dall’Ordinario.
Articolo 7
§ 1. L’Ordinario deve assicurare un’adeguata remunerazione ai chierici
incardinati nell’Ordinariato e provvedere alla previdenza sociale per sovvenire
alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o vecchiaia.
§ 2. L’Ordinario potrà convenire con la Conferenza Episcopale eventuali risorse
o fondi disponibili per il sostentamento del clero dell’Ordinariato.
§ 3. In caso di necessità, i presbiteri, con il permesso dell’Ordinario,
potranno esercitare una professione secolare, compatibile con l’esercizio del
ministero sacerdotale (cf. CIC, can. 286).
Articolo 8
§ 1. I presbiteri, pur costituendo il presbiterio dell’Ordinariato, possono
essere eletti membri del Consiglio Presbiterale della Diocesi nel cui territorio
esercitano la cura pastorale dei fedeli dell’Ordinariato (cf. CIC, can. 498, §
2).
§ 2. I presbiteri e i diaconi incardinati nell’Ordinariato possono essere,
secondo il modo determinato dal Vescovo diocesano, membri del Consiglio
Pastorale della Diocesi nel cui territorio esercitano il loro ministero (cf.
CIC, can. 512, § 1).
Articolo 9
§ 1. I chierici incardinati nell’Ordinariato devono essere disponibili a
prestare aiuto alla Diocesi in cui hanno il domicilio o il quasi-domicilio,
dovunque sia ritenuto opportuno per la cura pastorale dei fedeli. In questo caso
dipendono dal Vescovo diocesano per quello che riguarda l’incarico pastorale o
l’ufficio che ricevono.
§ 2. Dove e quando sia ritenuto opportuno, i chierici incardinati in una Diocesi
o in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita Apostolica, col
consenso scritto rispettivamente del loro Vescovo diocesano o del loro
Superiore, possono collaborare alla cura pastorale dell’Ordinariato. In questo
caso dipendono dall’Ordinario per quello che riguarda l’incarico pastorale o
l’ufficio che ricevono.
§ 3. Nei casi previsti nei paragrafi precedenti deve intervenire una convenzione
scritta tra l’Ordinario e il Vescovo diocesano o il Superiore dell’Istituto di
Vita Consacrata o il Moderatore della Società di Vita Apostolica, in cui siano
chiaramente stabiliti i termini della collaborazione e tutto ciò che riguarda il
sostentamento.
Articolo 10
§ 1. La formazione del clero dell’Ordinariato deve raggiungere due obiettivi: 1)
una formazione congiunta con i seminaristi diocesani secondo le circostanze
locali; 2) una formazione, in piena armonia con la tradizione cattolica, in
quegli aspetti del patrimonio anglicano di particolare valore.
§ 2. I candidati al sacerdozio riceveranno la loro formazione teologica con gli
altri seminaristi in un seminario o in una facoltà teologica, sulla base di un
accordo intervenuto tra l’Ordinario e il Vescovo diocesano o i Vescovi
interessati. I candidati possono ricevere una particolare formazione sacerdotale
secondo un programma specifico nello stesso seminario o in una casa di
formazione appositamente eretta, col consenso del Consiglio di governo, per la
trasmissione del patrimonio anglicano.
§ 3. L’Ordinariato deve avere una sua
Ratio institutionis sacerdotalis,
approvata dalla Santa Sede; ogni casa di formazione dovrà redigere un proprio
Regolamento, approvato dall’Ordinario (cf. CIC, can. 242, §1).
§ 4. L’Ordinario può accettare come seminaristi solo i fedeli che fanno parte di
una parrocchia personale dell’Ordinariato o coloro che provengono
dall’Anglicanesimo e hanno ristabilito la piena comunione con la Chiesa
Cattolica.
§ 5. L’Ordinariato cura la formazione permanente dei suoi chierici, partecipando
anche a quanto predispongono a questo scopo a livello locale la Conferenza
Episcopale e il Vescovo diocesano.
I Vescovi già anglicani
Articolo 11
§ 1. Un Vescovo già anglicano e coniugato è eleggibile per essere nominato
Ordinario. In tal caso è ordinato presbitero nella Chiesa cattolica ed esercita
nell’Ordinariato il ministero pastorale e sacramentale con piena autorità
giurisdizionale.
§ 2. Un Vescovo già anglicano che appartiene all’Ordinariato può essere chiamato
ad assistere l’Ordinario nell’amministrazione dell’Ordinariato.
§ 3. Un Vescovo già anglicano che appartiene all’Ordinariato può essere invitato
a partecipare agli incontri della Conferenza dei Vescovi del rispettivo
territorio, nello stesso modo di un vescovo emerito.
§ 4. Un Vescovo già anglicano che appartiene all’Ordinariato e che non è stato
ordinato vescovo nella Chiesa Cattolica, può chiedere alla Santa Sede il
permesso di usare le insegne episcopali.
Il Consiglio di governo
Articolo 12
§ 1. Il Consiglio di governo, in accordo con gli Statuti approvati
dall’Ordinario, ha i diritti e le competenze che secondo il Codice di Diritto
Canonico sono propri del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori.
§ 2. Oltre tali competenze, l’Ordinario ha bisogno del consenso del Consiglio di
governo per:
a. ammettere un candidato agli Ordini Sacri;
b. erigere o sopprimere una parrocchia personale;
c. erigere o sopprimere una casa di formazione;
d. approvare un programma formativo.
§ 3. L’Ordinario deve inoltre sentire il parere del Consiglio di governo circa
gli indirizzi pastorali dell’Ordinariato e i principi ispiratori della
formazione dei chierici.
§ 4. Il Consiglio di governo ha voto deliberativo:
a. per formare la terna di nomi da inviare alla Santa Sede per la nomina
dell’Ordinario;
b. nell’elaborare le proposte di cambiamento delle Norme Complementari
dell’Ordinariato da presentare alla Santa Sede;
c. nella redazione degli Statuti del Consiglio di governo, degli Statuti del
Consiglio Pastorale e del Regolamento delle case di formazione.
§ 5. Il Consiglio di governo è composto secondo gli Statuti del Consiglio. La
metà dei membri è eletta dai presbiteri dell’Ordinariato.
Il Consiglio Pastorale
Articolo 13
§ 1. Il Consiglio Pastorale, istituito dall’Ordinario, esprime il suo parere
circa l’attività pastorale dell’Ordinariato.
§ 2. Il Consiglio Pastorale, presieduto dall’Ordinario, è retto dagli Statuti
approvati dall’Ordinario.
Le parrocchie personali
Articolo 14
§ 1. Il parroco può essere assistito nella cura pastorale della parrocchia da un
vicario parrocchiale, nominato dall’Ordinario; nella parrocchia dev’essere
costituito un Consiglio pastorale e un Consiglio per gli affari economici.
§ 2. Se non c’è un vicario, in caso di assenza, d’impedimento o di morte del
parroco, il parroco del territorio in cui si trova la chiesa della parrocchia
personale, può esercitare, se necessario, le sue facoltà di parroco in modo
suppletivo.
§ 3. Per la cura pastorale dei fedeli che si trovano nel territorio di Diocesi
in cui non è stata eretta una parrocchia personale, sentito il parere del
Vescovo diocesano, l’Ordinario può provvedere con una quasi-parrocchia (cf. CIC,
can. 516, § 1).
Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nell’Udienza concessa al sottoscritto
Cardinale Prefetto, ha approvato le presenti Norme Complementari alla
Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, decise dalla Sessione Ordinaria
di questa Congregazione, e ne ha ordinato le pubblicazione.
Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 4 novembre
2009, Memoria di San Carlo Borromeo.
William Card. Levada
Prefetto
+ Luis. F. Ladaria, S.I.
Arcivescovo tit. di Thibica
Segretario