Legge 20 luglio 2000, n.
211
"Istituzione del "Giorno della
Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi
nazisti"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31
luglio 2000
Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il
giorno 27 gennaio, data dell¹abbattimento dei cancelli di Auschwitz,
"Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio
del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della
propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Art. 2.
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui
all¹articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti
comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle
scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da
conservare nel futuro dell¹Italia la memoria di un tragico ed oscuro
periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili
eventi non possano mai più accadere.
CIAMPI
Il Presidente del Consiglio Amato
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