GIOVANNI PAOLO II
Lettera Apostolica data Motu Proprio
con la quale vengono inserite alcune norme nel Codice di Diritto Canonico
e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
PER DIFENDERE LA FEDE della Chiesa Cattolica contro gli errori che insorgono
da parte di alcuni fedeli, soprattutto di quelli che si dedicano di proposito
alle discipline della sacra teologia, è sembrato assolutamente necessario a Noi,
il cui compito precipuo è confermare i fratelli nella fede (cf Lc 22, 32), che
nei testi vigenti del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle
Chiese Orientali vengano aggiunte norme con le quali espressamente sia imposto
il dovere di osservare le verità proposte in modo definitivo dal Magistero della
Chiesa, facendo anche menzione delle sanzioni canoniche riguardanti la stessa
materia.
1. Fin dai primi secoli sino al giorno d'oggi la Chiesa professa le verità
sulla fede di Cristo e sul mistero della Sua redenzione, che successivamente
sono state raccolte nei Simboli della fede; oggi infatti esse vengono
comunemente conosciute e proclamate dai fedeli nella celebrazione solenne e
festiva delle Messe come Simbolo degli Apostoli oppure Simbolo
Niceno-Costantinopolitano.
Lo stesso Simbolo Niceno-Costantinopolitano è contenuto nella Professione di
fede, ultimamente elaborata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede(1),
che in modo speciale viene imposta a determinati fedeli da emettere quando
questi assumono un ufficio relativo direttamente o indirettamente alla più
profonda ricerca nell’ambito delle verità circa la fede e i costumi oppure
legato a una potestà peculiare nel governo della Chiesa(2).
2. La Professione di fede, preceduta debitamente dal Simbolo
Niceno-Costantinopolitano, ha inoltre tre proposizioni o commi che intendono
esplicare le verità della fede cattolica che la Chiesa, sotto la guida dello
Spirito Santo che Le "insegnerà tutta la verità" (Gv 16, 13), nel corso dei
secoli ha scrutato o dovrà scrutare più profondamente(3).
Il primo comma che enuncia: "Credo pure con ferma fede tutto ciò che è
contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con
giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere
come divinamente rivelato"(4), convenientemente afferma e ha il suo disposto
nella legislazione universale della Chiesa nei cann. 750 del Codice di Diritto
Canonico(5) e 598 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali(6).
Il terzo comma che dice: "Aderisco inoltre con religioso ossequio della
volontà e dell'intelletto alle dottrine che il Romano Pontefice o il Collegio
dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene
non intendano proclamarle con atto definitivo"(7), trova il suo posto nei cann.
752 del Codice di Diritto Canonico(8) e 599 del Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali(9).
3. Tuttavia, il secondo comma in cui si afferma: "Fermamente accolgo e
ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o
i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo"(10), non ha alcun canone
corrispondente nei Codici della Chiesa Cattolica. È di massima importanza questo
comma della Professione di fede, dal momento che indica le verità
necessariamente connesse con la divina rivelazione. Queste verità, che
nell’esplorazione della dottrina cattolica esprimono una particolare ispirazione
dello Spirito di Dio per la comprensione più profonda della Chiesa di una
qualche verità che riguarda la fede o i costumi, sono connesse sia per ragioni
storiche sia come logica conseguenza.
4. Spinti perciò da detta necessità abbiamo opportunamente deliberato di
colmare questa lacuna della legge universale nel modo seguente:
A) Il can. 750 del Codice di Diritto Canonico d’ora in poi avrà due
paragrafi, il primo dei quali consisterà del testo del canone vigente e il
secondo presenterà un testo nuovo, cosicché nell’insieme il can. 750 suonerà:
Can. 750 - § 1. Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose
che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire
nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte
come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo
magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune
adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti
sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.
§ 2. Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le
cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la
fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed
esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina
della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi
definitivamente.
Nel can. 1371, n. 1 del Codice di Diritto Canonico sia congruentemente
aggiunta la citazione del can. 750 § 2, cosicché lo stesso can. 1371 d’ora in
poi nell’insieme suonerà:
Can. 1371 - Sia punito con una giusta pena:
1) chi oltre al caso di cui nel can. 1364 § 1, insegna una dottrina
condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico oppure respinge
pertinacemente la dottrina di cui nel can. 750 § 2 o nel can. 752, ed ammonito
dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario non ritratta;
2) chi in altro modo non obbedisce alla Sede Apostolica, all'Ordinario o al
Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l'ammonizione
persiste nella sua disobbedienza.
B) Il can. 598 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali d’ora in poi avrà
due paragrafi, dei quali il primo consisterà del testo del canone vigente e il
secondo presenterà un testo nuovo, cosicché nell’insieme il can. 598 suonerà:
Can. 598 - § 1. Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose
che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata cioè nell'unico
deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come
divinamente rivelate sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo
magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune
adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti i
fedeli curino di evitare qualsiasi dottrina che ad esse non corrisponda.
§ 2. Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le
cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la
fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed
esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina
della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi
definitivamente.
Nel can. 1436 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali si aggiungano
convenientemente le parole che si riferiscono al can. 598 § 2, cosicché
nell’insieme il can. 1436 suonerà:
Can. 1436 - § 1. Colui che nega una verità da credere per fede divina e
cattolica o la mette in dubbio oppure ripudia totalmente la fede cristiana e
legittimamente ammonito non si ravvede, sia punito come eretico o come apostata
con la scomunica maggiore; il chierico può essere punito inoltre con altre pene,
non esclusa la deposizione.
§ 2. All'infuori di questi casi, colui che sostiene una dottrina proposta da
tenersi definitivamente o condannata come erronea dal Romano Pontefice o dal
Collegio dei Vescovi nell'esercizio del magistero autentico e legittimamente
ammonito non si ravvede, sia punito con una pena adeguata.
5. Ordiniamo che sia valido e ratificato tutto ciò che Noi con la presente
Lettera Apostolica data Motu Proprio abbiamo decretato e prescriviamo che sia
inserito nella legislazione universale della Chiesa Cattolica, rispettivamente
nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
così come è stato sopra dimostrato, nonostante qualunque cosa in contrario.
Roma, presso san Pietro, 18 maggio 1998, anno ventesimo del Nostro
Pontificato.
Note
(1) Congregatio pro Doctrina Fidei, Professio Fidei et Iusiurandum
fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo, 9 Ianuarii 1989,
in AAS 81 (1989) 105.
(2) Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 833.
(3) Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 747 § 1; Codice dei Canoni delle
Chiese Orientali, can. 595 § 1.
(4) Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio
dogmatica Lumen Gentium, De Ecclesia, n. 25, 21 Novembris 1964, in AAS 57 (1965)
29-31; Constitutio dogmatica Dei Verbum, De divina Revelatione, 18 Novembris
1965, n. 5, in AAS 58 (1966) 819; Congregatio pro Doctrina Fidei,
Instructio
Donum veritatis, De ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15, in AAS
82 (1990) 1556.
(5) Codice di Diritto Canonico, can. 750 - Per fede divina e cattolica sono
da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o
tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e
che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne
della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è
manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero;
di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.
(6) Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 598 - Per fede divina e
cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di
Dio scritta o tramandata cioè nell'unico deposito della fede affidato alla
Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate sia dal magistero
solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello
che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro
magistero; di conseguenza tutti i fedeli curino di evitare qualsiasi dottrina
che ad esse non corrisponda.
(7) Cf. Congregatio pro Doctrina Fidei,
Instructio Donum veritatis, De
ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15, in AAS 82 (1990) 1557.
(8) Codice di Diritto Canonico, can. 752 - Non proprio un assenso di fede, ma
un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà deve essere prestato alla
dottrina, che sia il Sommo Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano circa
la fede e i costumi, esercitando il magistero autentico, anche se non intendono
proclamarla con atto definitivo; i fedeli perciò procurino di evitare quello che
con essa non concorda.
(9) Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, can. 599 - Non proprio un
assenso di fede, ma un religioso ossequio di intelletto e di volontà deve essere
prestato alla dottrina circa la fede e i costumi che, sia il Romano Pontefice,
sia il Collegio dei Vescovi enunciano, esercitando il magistero autentico, anche
se non intendono proclamarla con atto definitivo; di conseguenza i fedeli curino
di evitare qualsiasi dottrina che ad essa non corrisponda.
(10) Cf. Congregatio pro Doctrina Fidei,
Instructio Donum veritatis, De
ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15, in AAS 82 (1990) 1557