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Riproduciamo da http://www.catechumenium.it/default.asp?cod=&t=21&dett=2009&pag=0

01/02/2008
La Liturgia neocatecumenale e le disposizioni vaticane.
Un articolo che non ci trova d'accordo.
 
Pubblichiamo la traduzione di un articolo comparso nel sito spagnolo Camineo.info, notoriamente vicino al Cammino neocatecumenale, che affronta sotto il profilo giuridico la validità e l'applicabilità concreta delle norme contenute nella "Lettera privata" inviata dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ai Responsabili internazionali del Cammino neocatecumenale nel Dicembre 2005.

Al di là della formale correttezza e della legittimità del metodo utilizzato per sostenere determinate argomentazioni esposte nell'articolo, vogliamo liberamente esprimere la nostra totale dissociazione dal contenuto e in particolar modo dallo spirito che lo anima.

Vogliamo anche, per correttezza informativa, ma non solo, evidenziare una mancanza fondamentale nell'estensione dell'articolo per ciò che riguarda la descrizione, pur articolata, del processo giuridico di approvazione (o meno) della Liturgia eucaristica così come viene celebrata nelle comunità del Cammino, e cioè la dichiarazione del Card. Arinze, Prefetto della Congregazione, a Radio Vaticana in data 16/02/2006, nella quale il Cardinale affermava "la pubblicazione ufficiale nel Bollettino della Congregazione "Notitiae" (numero di Novembre-Dicembre 2005 pp. 554 - 556, pubblicato successivamente) del Discorso del Santo Padre" pronunciato in occasione della udienza speciale concessa al Cammino neocatecumenale il 12 Gennaio 2006 per l'invio di oltre 200 famiglie del Cammino in missione nei cinque continenti.

Questo il link all'intervista al Card. Arinze a Radio Vaticana (che è un media ufficiale della Santa Sede) così come fu ripreso e pubblicato dal nostro sito:

CARD.ARINZE A RADIO VATICANA

Come si noterà è disponibile in allegato nel link anche la registrazione mp3.

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La Liturgia Neocatecumenal y las disposiciones Vaticanas
Miguel Ángel Gallardo

28-01-2008

di David López Aguila

La lettera privata inviata dal Cardinale Arinze a Kiko e Carmen è parte di un esame da parte del Pontificio Consiglio per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, all’interno del processo “ad experimentum” del Cammino neocatecumenale. Lo riconosce lo stesso Card.Arinze il 16 Febbraio 2006 quando in una intervista a Zenit dice: “È emerso – riferendosi alla Lettera – dai risultati dell’esame di questa Congregazione circa il modo con il quale il Cammino celebra la Santa Messa da molti anni, pertanto dopo la approvazione dei suoi Statuti per un periodo di cinque anni da parte del Pontificio Consiglio per i Laici, che il resto dei Dicasteri vaticani dovevano eseguire le approvazioni di loro competenza”.

Per tanto, questa lettera costituisce la conclusione di tutto questo processo di studio della Congregazione nella cornice “Ad experimentum” e non come una prerogativa ufficiale di una determinata attuazione e del suo debito adempimento.
Secondo il funzionamento interno della Santa Chiesa Cattolica, questa Lettera privata, per due evidenti ragioni, non gode di valore ecclesiastico alcuno dal punto di vista normativo.

Il Codice di Diritto Canonico (CDC) nel suo canone n°8 fissa che qualsiasi norma o legge valida ed estensiva alla Chiesa Universale rimane stabilita quando è promulgata nel Bollettino ufficiale Acta Apostolicae Sedis, a meno che, in casi particolari, non sia prescritto altro modo di promulgazione, come potrebbe essere la pubblicazione ufficiale di una determinata Congregazione.

In questo caso Notitiae, la pubblicazione ufficiale della Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacaramenti, che in altre occasioni ha pubblicato raccomandazioni circa la liturgia neocatecumenale, non fece una pubblicazione ufficiale della Lettera del Prefetto, il Card.Arinze, ma essa fu inviata al domicilio personale degli iniziatori del Cammino, difettando così della applicazione legislativa, secondo, insistiamo, la determinazione del CDC.

Un esempio chiarificatore di quando una normativa di detta Congregazione è estensiva alla Chiesa Universale fu quando essa pubblicò il 1° Luglio del 2002 una norma in Notitiae (Prot. n. 1322/02/L) per mano dell’allora Prefetto Cardinal Jorge A. Medina, facendo riferimento alla possibilità di inginocchiarsi o no durante la Consacrazione, nella quale si ricordava che non era obbligatorio inginocchiarsi per poter ricevere la Comunione ( secondo ciò che stabilisce la istituzione generalis Missalis Romani n. 160, paragrafo 2)

Inoltre Mons. Bugnini, Prefetto nel 1974, pubblico in Notitiae (n°96 pag. 229) uno scritto sufficiente in quel momento per chiarificare i dubbi e avvallare la serietà liturgica del Cammino, e posteriormente, il 19 Dicembre del 1988 l’allora Prefetto Eduardo Martinez Somalo, pubblicò una nota che non apparve in Notitiae ma sull’Osservatore Romano del 24 di Dicembre, che secondo il liturgista P.Pedro Farnès “ è una risposta ufficiosa – per non essere uscita su Notitiae – da parte della Congregazione alle frequenti interrogazioni che arrivavano da parte dei Vescovi, che desideravano chiarire come dovevano agire davanti alle comunità neocatecumenali ( da “La celebrazione eucaristica in piccoli gruppi” pag 229 , P.Pedro Farnès).

La Notificazione del Card. Martinez Somalo è una raccomandazione esortativa – non pertanto una dichiarazione ufficiale – che consta di tre punti, essendo il punto 1 riferito alla celebrazione eucaristica in piccoli gruppi particolari, come recepisce la Istruzione “Eucaristicum Mysterium” del 1967, il punto 2 in riferimento alla Comunione sotto le due specie e lo spostamento dello scambio della pace, che già era specificato nella Istruzione ecclesiale Actio pastorales nn. 6 – 11 del 1969. Questa raccomandazione “ufficiosa” ma pubblica, veniva a confermare la legittimità della prassi neocatecumenale, dando una approvazione scritta ai tre punti commentati da detta Notificazione..

Nel 1998 la Congregazione ( Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti, ndr) pubblica nuovamente alcuni “Chiarimenti sulle celebrazioni liturgiche del Cammino neocatecumenale” che sono raccolte in Notitiae (nn. 375 – 377 pag.519) dove si fa riferimento a ciò che dice il canone 846 sull’utilizzo dei libri liturgici approvati dall’autorità competente e si ratificano i 3 punti discerniti 10 anni prima dal Card. Martìnez Somalo.

Rimane pertanto assodato che la mancata pubblicazione in alcuno dei media ufficiali del Vaticano: Acta Apostolicae Sedis, Notitiae o L’osservatore Romano , in ultima istanza, non conferiscono alla Lettera (del Card.Arinze, ndr) nessuna ufficialità né autorità universale, ma alcuni modelli di comportamento che sono stati individuati dalla Congregazione nella cornice di studio dell’”experimentum” degli Statuti.

In caso contrario il Cammino incorrerebbe, secondo il Codice di Diritto Canonico, nel suo canone 1311, nella violazione sistematica di una norma ecclesiastica, che secondo il canone 1371 “deve essere castigata con una pena giusta” o come indica il canone 1364 par.1, “chi insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o da un Concilio ecumenico o rifiuta pertinacemente la dottrina descritta nel canone 752, e, ammonito dalla Sede Apostolica o dall’Ordinario, non si ravvede” e nel canone 1393 “Chi infrange le obbligazioni che gli sono state imposte come conseguenza di una pena, può essere castigato con una pena giusta”.

In dipendenza della gravità, in ultima istanza la disobbedienza sarebbe castigata con la scomunica Latae Sententiae e secondo il canone 1331 par.1 si proibirebbe allo scomunicato “tenere qualsiasi partecipazione ministeriale nella celebrazione del Sacrificio Eucaristico o in qualsiasi altra cerimonia di culto, celebrare i sacramenti o sacramentali e ricevere i sacramenti e svolgere uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici, o compiere atti di regime”.

Perciò la normativa ecclesiastica contempla diverse sanzioni a coloro che incorrono in un dolo per oltraggio all’autorità, rimanendo secondo il canone 1321 par.2 “soggetti alla pena stabilita da una legge o precetto che essi infransero deliberatamente”.

Inoltre il CDC approva non solo le celebrazioni comunitarie e la comparsa di leggi secondo le abitudini (c.23-28,899 par.2) ma anche il rispetto degli Statuti propri e le regole di vita approvate dalla Chiesa (canone 94-95) e come punto originale la capacità per i laici di predicare nelle chiese e negli oratori (canone 766) se vi è necessità di questo, seguendo le prescrizioni della Conferenza Episcopale e senza pregiudizio del canone 767 par.1.

Per riassumere si risponde che non solo il Cammino neocatecumenale non incorre in disobbedienza alcuna che sarebbe portatrice di pene canoniche stabilite, ma anche che molti fedeli cosiddetti cattolici non riconoscono premeditatamente e continuamente numerosi comandamenti della Madre Chiesa, ma che non per questo essi vengono esclusi o segnati con il dito.

Tratto dal sito: Camineo.info

Traduzione a cura di : A.S. - catechumenium.it

ARTICOLO ORIGINALE
http://camineo.info/news/121/ARTICLE/4394/2008-01-28.html
il 5 febbraio 2008 il sito è stato oscurato

Nota finale: Se il Cammino stia incorrendo o meno nella disobbedienza alla Chiesa quanto all'applicazione integrale delle norme in materia di Liturgia non è un giudizio che compete a noi né a qualsiasi fedele dentro alla Chiesa ma unicamente al Papa, mentre non possiamo tacere il fatto che articoli di questo tenore possono rivelarsi un perfetto boomerang negativo (speriamo solo di immagine) verso una realtà ecclesiale, della quale anche noi di catechumenium.it facciamo parte, e non da ieri, che invece deve utilizzare una unica arma che toglie qualsiasi pregiudizio : la perfetta obbedienza alla Chiesa "mater et magistra". (OK, perché allora ancora non obbediscono? - ndR)

A.S. - catechumenium.it

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