Pubblichiamo la traduzione di un
articolo comparso nel sito spagnolo Camineo.info, notoriamente vicino al
Cammino neocatecumenale, che affronta sotto il profilo giuridico la validità
e l'applicabilità concreta delle norme contenute nella "Lettera privata"
inviata dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti ai Responsabili internazionali del Cammino neocatecumenale nel
Dicembre 2005.
Al di là della formale correttezza e della legittimità del metodo utilizzato
per sostenere determinate argomentazioni esposte nell'articolo, vogliamo
liberamente esprimere la nostra totale dissociazione dal contenuto e in
particolar modo dallo spirito che lo anima.
Vogliamo anche, per correttezza informativa, ma non solo, evidenziare una
mancanza fondamentale nell'estensione dell'articolo per ciò che riguarda la
descrizione, pur articolata, del processo giuridico di approvazione (o meno)
della Liturgia eucaristica così come viene celebrata nelle comunità del
Cammino, e cioè la dichiarazione del Card. Arinze, Prefetto della
Congregazione, a Radio Vaticana in data 16/02/2006, nella quale il Cardinale
affermava "la pubblicazione ufficiale nel Bollettino della Congregazione "Notitiae"
(numero di Novembre-Dicembre 2005 pp. 554 - 556, pubblicato successivamente)
del Discorso del Santo Padre" pronunciato in occasione della udienza
speciale concessa al Cammino neocatecumenale il 12 Gennaio 2006 per l'invio
di oltre 200 famiglie del Cammino in missione nei cinque continenti.
Questo il link all'intervista al Card. Arinze a Radio Vaticana (che è un
media ufficiale della Santa Sede) così come fu ripreso e pubblicato dal
nostro sito:
CARD.ARINZE A RADIO VATICANA
Come si noterà è disponibile in allegato nel link anche la registrazione
mp3.
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La Liturgia Neocatecumenal y las disposiciones Vaticanas
Miguel Ángel Gallardo
28-01-2008
di David López Aguila
La
lettera privata inviata dal Cardinale Arinze a Kiko e Carmen è parte di
un esame da parte del Pontificio Consiglio per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti, all’interno del processo “ad experimentum” del
Cammino neocatecumenale. Lo riconosce lo stesso Card.Arinze il 16 Febbraio
2006 quando in una intervista a Zenit dice: “È emerso – riferendosi alla
Lettera – dai risultati dell’esame di questa Congregazione circa il modo con
il quale il Cammino celebra la Santa Messa da molti anni, pertanto dopo la
approvazione dei suoi Statuti per un periodo di cinque anni da parte del
Pontificio Consiglio per i Laici, che il resto dei Dicasteri vaticani
dovevano eseguire le approvazioni di loro competenza”.
Per tanto, questa lettera costituisce la conclusione di tutto questo
processo di studio della Congregazione nella cornice “Ad experimentum” e non
come una prerogativa ufficiale di una determinata attuazione e del suo
debito adempimento.
Secondo il funzionamento interno della Santa Chiesa Cattolica, questa
Lettera privata, per due evidenti ragioni, non gode di valore ecclesiastico
alcuno dal punto di vista normativo.
Il Codice di Diritto Canonico (CDC) nel suo canone n°8 fissa che qualsiasi
norma o legge valida ed estensiva alla Chiesa Universale rimane stabilita
quando è promulgata nel Bollettino ufficiale
Acta Apostolicae Sedis, a meno
che, in casi particolari, non sia prescritto altro modo di promulgazione,
come potrebbe essere la pubblicazione ufficiale di una determinata
Congregazione.
In questo caso
Notitiae, la pubblicazione ufficiale della Congregazione per
il Culto Divino e la disciplina dei Sacaramenti, che in altre occasioni ha
pubblicato raccomandazioni circa la liturgia neocatecumenale, non fece una
pubblicazione ufficiale della Lettera del Prefetto, il Card.Arinze, ma essa
fu inviata al domicilio personale degli iniziatori del Cammino, difettando
così della applicazione legislativa, secondo, insistiamo, la determinazione
del CDC.
Un esempio chiarificatore di quando una normativa di detta Congregazione è
estensiva alla Chiesa Universale fu quando essa pubblicò il 1° Luglio del
2002 una norma in
Notitiae (Prot. n. 1322/02/L) per mano dell’allora
Prefetto Cardinal Jorge A. Medina, facendo riferimento alla possibilità di
inginocchiarsi o no durante la Consacrazione, nella quale si ricordava che
non era obbligatorio inginocchiarsi per poter ricevere la Comunione (
secondo ciò che stabilisce la
istituzione generalis Missalis Romani n. 160,
paragrafo 2)
Inoltre Mons. Bugnini, Prefetto nel 1974, pubblico in
Notitiae (n°96 pag.
229) uno scritto sufficiente in quel momento per chiarificare i dubbi e
avvallare la serietà liturgica del Cammino, e posteriormente, il
19 Dicembre
del 1988 l’allora Prefetto Eduardo Martinez Somalo, pubblicò una nota che
non apparve in
Notitiae ma sull’Osservatore Romano del 24 di Dicembre, che
secondo il liturgista P.Pedro Farnès “ è una risposta ufficiosa – per non
essere uscita su
Notitiae – da parte della Congregazione alle frequenti
interrogazioni che arrivavano da parte dei Vescovi, che desideravano
chiarire come dovevano agire davanti alle comunità neocatecumenali ( da “La
celebrazione eucaristica in piccoli gruppi” pag 229 , P.Pedro Farnès).
La
Notificazione del Card. Martinez Somalo è una raccomandazione esortativa
– non pertanto una dichiarazione ufficiale – che consta di tre punti,
essendo il punto 1 riferito alla celebrazione eucaristica in piccoli gruppi
particolari, come recepisce la Istruzione “Eucaristicum Mysterium” del 1967,
il punto 2 in riferimento alla Comunione sotto le due specie e lo
spostamento dello scambio della pace, che già era specificato nella
Istruzione ecclesiale
Actio pastorales nn. 6 – 11 del 1969. Questa
raccomandazione “ufficiosa” ma pubblica, veniva a confermare la legittimità
della prassi neocatecumenale, dando una approvazione scritta ai tre punti
commentati da detta Notificazione..
Nel 1998 la Congregazione ( Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti, ndr)
pubblica nuovamente alcuni “Chiarimenti sulle celebrazioni liturgiche del
Cammino neocatecumenale” che sono raccolte in
Notitiae (nn. 375 – 377 pag.519)
dove si fa riferimento a ciò che dice il canone 846 sull’utilizzo dei libri
liturgici approvati dall’autorità competente e si ratificano i 3 punti
discerniti 10 anni prima dal Card. Martìnez Somalo.
Rimane pertanto assodato che la mancata pubblicazione in alcuno dei media
ufficiali del Vaticano:
Acta Apostolicae Sedis,
Notitiae o L’osservatore
Romano , in ultima istanza, non conferiscono alla Lettera (del Card.Arinze,
ndr) nessuna ufficialità né autorità universale, ma alcuni modelli di
comportamento che sono stati individuati dalla Congregazione nella cornice
di studio dell’”experimentum” degli Statuti.
In caso contrario il Cammino incorrerebbe, secondo il Codice di Diritto
Canonico, nel suo canone 1311, nella violazione sistematica di una norma
ecclesiastica, che secondo il canone 1371 “deve essere castigata con una
pena giusta” o come indica il canone 1364 par.1, “chi insegna una dottrina
condannata dal Romano Pontefice o da un Concilio ecumenico o rifiuta
pertinacemente la dottrina descritta nel canone 752, e, ammonito dalla Sede
Apostolica o dall’Ordinario, non si ravvede” e nel canone 1393 “Chi infrange
le obbligazioni che gli sono state imposte come conseguenza di una pena, può
essere castigato con una pena giusta”.
In dipendenza della gravità, in ultima istanza la disobbedienza sarebbe
castigata con la scomunica
Latae Sententiae e secondo il canone 1331 par.1
si proibirebbe allo scomunicato “tenere qualsiasi partecipazione
ministeriale nella celebrazione del Sacrificio Eucaristico o in qualsiasi
altra cerimonia di culto, celebrare i sacramenti o sacramentali e ricevere i
sacramenti e svolgere uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici, o
compiere atti di regime”.
Perciò la normativa ecclesiastica contempla diverse sanzioni a coloro che
incorrono in un dolo per oltraggio all’autorità, rimanendo secondo il canone
1321 par.2 “soggetti alla pena stabilita da una legge o precetto che essi
infransero deliberatamente”.
Inoltre il CDC approva non solo le celebrazioni comunitarie e la comparsa di
leggi secondo le abitudini (c.23-28,899 par.2) ma anche il rispetto degli
Statuti propri e le regole di vita approvate dalla Chiesa (canone 94-95) e
come punto originale la capacità per i laici di predicare nelle chiese e
negli oratori (canone 766) se vi è necessità di questo, seguendo le
prescrizioni della Conferenza Episcopale e senza pregiudizio del canone 767
par.1.
Per riassumere si risponde che non solo il Cammino neocatecumenale non
incorre in disobbedienza alcuna che sarebbe portatrice di pene canoniche
stabilite, ma anche che molti fedeli cosiddetti cattolici non riconoscono
premeditatamente e continuamente numerosi comandamenti della Madre Chiesa,
ma che non per questo essi vengono esclusi o segnati con il dito.
Tratto dal sito: Camineo.info
Traduzione a cura di : A.S. - catechumenium.it
ARTICOLO ORIGINALE
http://camineo.info/news/121/ARTICLE/4394/2008-01-28.html
il 5 febbraio 2008 il sito è stato oscurato
Nota finale: Se il Cammino stia incorrendo o meno nella disobbedienza alla
Chiesa quanto all'applicazione integrale delle norme in materia di Liturgia
non è un giudizio che compete a noi né a qualsiasi fedele dentro alla Chiesa
ma unicamente al Papa, mentre non possiamo tacere il fatto che articoli di
questo tenore possono rivelarsi un perfetto boomerang negativo (speriamo
solo di immagine) verso una realtà ecclesiale, della quale anche noi di
catechumenium.it facciamo parte, e non da ieri, che invece deve utilizzare
una unica arma che toglie qualsiasi pregiudizio : la perfetta obbedienza
alla Chiesa "mater et magistra". (
OK, perché allora ancora non
obbediscono? - ndR)
A.S. - catechumenium.it